Aziende: incentivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità
“Come disposto dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 114, legge 23 dicembre 2014 numero 190), ai datori di lavoro che hanno assunto, entro il 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, numero 223″.
Lo riporta l’Inps che nel dettaglio spiega: “l’espressione “hanno assunto” deve essere interpretata estensivamente; la norma, pertanto, trova applicazione anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro il 31.12.2012. È utile ricordare che nella circolare n.150/2013, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e a parziale scioglimento della riserva contenuta nella circolare n.13/2013, era stato precisato che “non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013”.
“I datori di lavoro – sottolinea l’Istituto – già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica al titolo di cui trattasi, non devono porre in essere alcun adempimento; infatti, le procedure, automaticamente, effettueranno il ricalcolo delle note di rettifica riconoscendo l’agevolazione spettante. I datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo per il recupero dell’agevolazione spettante. Nel caso in cui fosse presente nota di rettifica ad altro titolo, la procedura riconoscerà automaticamente il beneficio spettante”.
“Anche i datori di lavoro già ammessi al beneficio – spiega l’Inps – in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 che, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio”.
“Infine – conclude l’Istituto – i datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31.12.2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta – completa della documentazione necessaria – alla sede Inps competente per territorio avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016″.