Novità Fiscali Della Stabilità 2016
Due delle principali novità previste dalla Legge di stabilità 2016, illustrate nella circolare n. 20/E del Fisco sono: l’assenza dell’Irpef sulle borse di studio per la mobilità internazionale del programma Erasmus+per il periodo 2014-2020 e detrazione Iva ad ampio raggio per l’acquisto di immobili residenziali. Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche sul credito d’imposta school bonus, sull’Iva ridotta per gli e-book, sulla nuova deduzione prevista per i lavoratori stagionali e sulle modifiche al credito d’imposta art bonus.
La Legge di stabilità 2016 prevede anche l’esenzione dall’Irap per i soggetti che le erogano. Queste notizie provengono de una circolare dell’Agenzia delle Entrate che tra le altre novità esamina quelle introdotte in ordine alla disciplina del credito d’imposta (school bonus) per le erogazioni effettuate agli istituti di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Il credito è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018. Lo school bonus non è cumulabile con altre agevolazioni riservate alle stesse spese ed è previsto un tetto massimo di 100mila euro di spese agevolabili per ciascun periodo d’imposta.
L’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni effettuati entro il 31 dicembre 2016 si detrae al 50% dall’Irpef dovuta. Lo scopo dell’agevolazione è quello di favorire la ripresa del mercato immobiliare e si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese costruttrici. Il beneficio si applica anche nel caso di imprese “ristrutturatrici” che hanno eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica. La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo effettivamente pagato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, va ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. Nell’agevolazione rientra anche la pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale prorogata la detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che si estende anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari , per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Per l’applicazione dell’aliquota del 4% agli e-book è necessario che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, e che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici. L’Iva ridotta del 4% si applica anche alle operazioni di messa a disposizione on line (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali. Per quanto riguarda il settore cinematografico cambiano alcune misure del beneficio, da fisse a variabili, e viene ampliato l’ambito oggettivo dell’agevolazione: inizialmente l’ambito era limitato alla produzione delle opere riconosciute di nazionalità italiana, ora viene esteso anche alla distribuzione in Italia e all’estero, prevedendo a carico delle imprese destinatarie degli apporti alla produzione l’obbligo di utilizzare l’80% di questi ultimi alla produzione nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato. Infine, la Legge di stabilità 2016 ha reso permanente il riconoscimento del credito di imposta del 65% a favore delle erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus).
L’aliquota Ires ordinaria viene ridotta, passando dal 27,5% al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, viene rideterminata anche l’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta viene rideterminata (dall’1,375% all’1,20%) sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società in Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, inclusi nella white list. Il documento di prassi illustra anche la norma che riconosce ai fini Irap la possibilità di dedurre il 70% dei costi sostenuti anche per i lavoratori stagionali. I lavoratori devono essere impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di conclusione del primo contratto. La circolare tratta, infine, la questione dell’esenzione dall’Irap per i redditi professionali derivanti dall’attività medica svolta avvalendosi di un’autonoma organizzazione, nel caso in cui i redditi pofessionali risultino marginali rispetto a quelli conseguiti per l’attività svolta all’interno di una struttura ospedaliera.