Legge di Bilancio 2018. Disposizioni relative al settore della distribuzione carburanti
La legge di Bilancio 2018 prevede alcune disposizioni riguardanti le regole di fatturazione, deduzione e detrazione IVA per i gestori di impianti per la distribuzione di carburanti e i relativi clienti che acquistano nell’esercizio di impresa, arte e professione.
Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica. In caso di emissione della fattura con modalità diverse, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D. Lgs. n. 471/97.
E’ altresì previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA a credito, a decorrere dall’1° luglio 2018 gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente pagati tramite carte di credito, di debito o prepagate. I soggetti titolari di partita IVA, dunque, non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica. Contestualmente viene abrogata la disciplina relativa alla scheda carburante.
A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto infine un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2018, mediante carte di credito. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.