Indicazione dell’origine in etichetta per latte e suoi derivati
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ha adottato il 9 dicembre 2016 il Decreto concernente l’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima, sia per il latte che per i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del già commentato Regolamento UE n. 1169/2011 (Informazioni sugli alimenti).
Il provvedimento interministeriale sarà in vigore a decorrere dal 18 aprile 2017 e ritenuto applicabile in via sperimentale sino al 31 marzo 2019 salvo diversi atti esecutivi della Commissione europea.
Tale disciplina sperimentale dell’etichettatura a tutela della sicurezza alimentare riguarda tutti i tipi di latte ed i seguenti prodotti preimballati per il consumo umano:
- Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.
- Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.
- Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao.
- Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.
- Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.
- Formaggi, latticini e cagliate.
- Latte sterilizzato a lunga conservazione.
- Latte UHT a lunga conservazione.
In base al nuovo decreto l’indicazione dell’origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti sopra elencati richiederà l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture indelebili e agevolmente leggibili:
- “Paese di mungitura”: nome del Paese ove il latte sia stato munto;
- “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese ove il latte sia stato condizionato o trasformato.
Nell’eventualità di prodotto munto, condizionato o trasformato nel territorio di più Stati situati al di fuori dell’Unione europea potranno essere utilizzate le diciture “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura e “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per il condizionamento o trasformazione.
Si segnala che chiunque commercializzi i prodotti in oggetto violando gli oneri di corretta informazione sopra descritti, potrà incorrere nella sanzione pecuniaria a partire da € 1.600.
Tuttavia, il dicastero prevede che il latte ed i prodotti lattiero-caseari ‘non conformi’ alle nuove disposizioni potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte – in ogni caso, non oltre 18 ottobre 2017 – purché risulti che tali alimenti siano stati indotti a stagionatura, immessi sul mercato od etichettati in data antecedente al 18 aprile p.v. (entrata in vigore DM 9 dicembre 2016).
La sperimentazione non si applicherà ai seguenti prodotti lattiero-caseari:
- alimenti in regime di denominazioni DOP e IGP; prodotti di cui al Regolamento UE n. 834/2007 (Etichettatura di alimenti biologici);
- latte fresco;
- alimenti legalmente ed integralmente ‘fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo’.